Ponte termico in caso di riqualificazione energetica

Il ponte termico

Con la nuova normativa sul risparmio energetico, in caso di intervento di riqualificazione energetica, la verifica delle trasmittanze dovrà essere eseguite rispettando i limiti previsti dalle tabelle 12, 13, 14, 15 e 16 allegato B del D.D.U.O. 6480/2015.  In particolare i valori di trasmittanza si considerano comprensivi dei ponti termici. Si precisa che con la nuova normativa:

sono aboliti i coefficienti di maggiorazione delle dispersioni per i ponti termici

L’incidenza dei ponti termici deve essere determinata puntualmente tramite calcolo numerico o attraverso atlanti parametrici dei ponti termici.